24. Abolizione sostanziale del Senato

Per quanto riguarda le revisioni costituzionali, anziché limitarsi a differenziare le funzioni delle due Camere, il disegno di legge governativo ha puntato su una sostanziale “abolizione” del Senato, ridotto – per mancanza di una vera elettività e di significative funzioni – ad un rango accessorio ed ininfluente. L’unica Camera dotata di rilevanti funzioni sarà la Camera dei Deputati. Il Senato viene trasformato in un organo che dovrebbe rappresentare le istituzioni territoriali, privato del potere di dare o togliere la fiducia al governo. Il futuro Senato sarà composto da consiglieri regionali e da sindaci dei capoluoghi di regione. Settantaquattro saranno i Consiglieri regionali eletti dai Consigli regionali di appartenenza; ventuno saranno i sindaci dei capoluoghi di regione. I Consiglieri regionali saranno designati secondo modalità stabilite da una legge di là da venire e che in ogni caso non consentirà l’elezione diretta da parte dei cittadini. Unica concessione è avere previsto che i consiglieri regionali dovranno essere nominati “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”. Per i sindaci nulla è previsto. Gli unici senatori a tempo pieno saranno i cinque di nomina presidenziale. La composizione del Senato sarà soggetta a continue variazioni perchè i senatori decradanno con i rispettivi consigli regionali o comunali. Con questa composizione il Senato non voterà più le leggi ordinarie ma potrà votare le leggi di revisione costituzionale. Sulle leggi ordinarie potrà proporre modifiche ai testi approvati dalla Camera, che tuttavia non saranno per questa vincolanti. In questo modo viene eliminata la garanzia della doppia lettura per le leggi che riguardano direttamente i diritti fondamentali dei cittadini.